AccCremona

Vai ai contenuti

Menu principale:

Regolamento 2012

A.C.C. - ASSOCIAZIONE CANNISTI CREMONESI
C.F. 82505660157
CREMONA

REGOLAMENTO
approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione

II presente Regolamento Sociale deve essere osservato indistintamente da tutti i Soci i quali hanno il dovere e il diritto di farlo rispettare.

PARTE PRIMA

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1 - L’esercizio della pesca è limitato ai periodi di apertura e chiusura della riserva, determinati di anno in anno dal Consiglio Direttivo e indicati sul tesserino permessi.
Art. 2 - Ciascun Socio, in regola con il versamento della quota sociale e/o dei contributi stabiliti, viene dotato, oltre che della tessera di riconoscimento, di un tesserino-permessi e della chiave di accesso alla riserva. Tanto la tessera sociale quanto il tesserino-permessi sono strettamente personali e, quindi, incedibili, così come sono incedibili le chiavi di accesso alla riserva.
Lo smarrimento della tessera sociale, del tesserino-permessi e delle chiavi di apertura dei cancelli d’ingresso, deve essere segnalato con tempestività al Consiglio Direttivo che provvederà al rilascio dei duplicati con addebito del costo relativo.
Art. 3 - Sul tesserino-permessi è indicato il numero delle giornate in cui è consentita la pesca, il numero delle catture giornaliere per ogni specie ittica e il tetto massimo delle catture giornaliere e annuali.
Il tesserino presenta le seguenti caratteristiche:
a) Caselle numerate progressivamente che rappresentano le giornate di pesca disponibili;
b) Nello spazio numerato deve essere indicata la data (giorno e mese) in cui si effettua la pesca, precisando se si inizia l’attività di pesca al Mattino ( M ) o al Pomeriggio ( P ) marcando con una X la lettera corrispondente nell’apposito riquadro. Si precisa che per Mattino si intende l’esercizio della pesca fino alle ore 12 , mentre per Pomeriggio dalle ore 12 all’orario di chiusura della riserva. Se si inizia la pesca al Mattino “M” e la si prosegue anche nel Pomeriggio, alle ore 12 va marcata anche la casella “P”.
c) A fianco di ogni casella numerata sono presenti delle colonne dove devono essere indicate, a fine pescata e prima di lasciare il posto di pesca, il numero delle catture effettuate per ogni specie ittica indicata in testa alle colonne dalla lettera identificativa (vedi tesserino per la legenda).
d) Il tesserino permessi presenta anche le caselle CP (catture parziali) nelle quali vanno segnate le catture cedute a terzi durante l’esercizio della pesca.
e) A lato delle colonne per le catture è presente la colonna OP (ospite pescante) che va marcata nel caso in cui si inviti una persona a pescare.
f) La compilazione del tesserino va effettuata con penna indelebile.
g) In caso di errore nella compilazione si deve avvisare un Consigliere o un addetto al controllo che provvede personalmente ad effettuare le opportune modifiche controfirmandole per conferma.
Art. 4 - Il Socio può accedere alla riserva con mezzo di trasporto da lui condotto, guidando con la dovuta prudenza e a velocità ridotta e a lui fanno carico le responsabilità per danni causati a cose o a persone in conseguenza di guida incauta o pericolosa.
Sono ammessi familiari nonché, in via eccezionale, amici ed invitati, purché trasportati dal Socio che se ne assume la piena e diretta responsabilità. In caso di impedimento può essere tollerato che il Socio entri trasportato su un automezzo guidato da altri. In questo caso, il Socio trasportato se ne assume la piena responsabilità assicurando il rispetto del Regolamento.
Art. 5 - Prima di apprestarsi all’esercizio della pesca, il Socio deve segnare sul tesserino-permessi l’indicazione della data (giorno e mese) e barrare la casella corrispondente al mattino o al pomeriggio (M-P).
L’obbligo di segnare sul tesserino-permessi la giornata di pesca sussiste nel momento stesso in cui si occupa una postazione anche con canne inattive.
Il Socio deve esporre il tesserino permessi e la tessera sociale (con foto) in posizione ben visibile all’esterno o all’interno della vettura o, per chi faccia uso di moto, motorino, bicicletta ecc., in una busta di plastica trasparente da esporre in luogo visibile.
La sola tessera sociale (con foto) deve essere esposta sul mezzo di trasporto anche in caso in cui non si eserciti l’attività di pesca, ma si intenda sostare per svariati motivi col proprio mezzo all’interno della riserva.
Art. 6 - Il Socio può occupare un solo posto di pesca dove installerà ( in uno spazio ragionevole) fino a un massimo di tre canne, con o senza mulinello, armate ciascuna di un solo amo.
L’azione di pesca svolta da una postazione non deve in nessun caso intralciare l’attività di pesca effettuata dalle postazioni vicine. Ad esempio pescando negli angoli del lago si deve lanciare ad una distanza massima che non invada lo spazio d’acqua antistante le postazioni della sponda vicina. In ugual modo da una qualsiasi postazione di pesca si deve mantenere un angolo di lancio ragionevole (il più dritto possibile), senza invadere il raggio di pesca delle postazioni confinanti.
Art. 7 - Ogni Socio ha l’obbligo di esercitare la pesca non oltre la metà di lago antistante alla propria postazione di pesca. E’ sempre vietato pescare oltre la metà della lago per non limitare l’azione di pesca dalla sponda opposta.
Art. 8 - Durante il periodo della Pesca alla trota, la pesca può essere esercitata con un massimo di due canne. Solo il carp fishing è consentito con tre canne. Nel caso un Socio che stia pescando a carp fishing con tre canne intenda effettuare contemporaneamente la pesca della trota, il numero massimo di canne non deve essere superiore a due.
Art. 9 - È consentita la pesca itinerante. La pesca itinerante non consente la contemporanea occupazione di altra postazione di pesca, né con attrezzatura di pesca (ancorché inattiva) né con attrezzatura di altro tipo che induca altri soci a considerare la piazzola non disponibile (ad esempio tenda ancora montata).
La pesca itinerante può essere esercitata sia dal Socio sia dall’Ospite Pescante purché gli stessi occupino una sola postazione contemporaneamente.
Art. 10 - Ogni Socio ha la possibilità di invitare un solo “Ospite Pescante” per un numero limitato di volte, determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, barrando l’apposita casella sul tesserino permessi. Sono esclusi da tale restrizione i familiari stretti (moglie, fratelli, figli) per i quali non è necessario barrare la casella. L’Ospite pesca insieme al Socio, cioè condivide la stessa postazione di pesca, fermo restando il numero massimo di canne, il rispetto del tetto giornaliero di catture e, nel caso di pesca itinerante, quanto previsto dall’art.9 . In caso di violazione di qualsiasi norma del Regolamento da parte dell’Ospite, il Socio è direttamente responsabile ed incorre nelle sanzioni disciplinari previste.
Art. 11 - In occasione delle immissioni di pesce è vietato pescare nel tratto di riva a destra e a sinistra del punto di lancio fino all’ora di apertura del giorno successivo al lancio. Detta zona è segnalata con appositi cartelli.
Art. 12 - Durante l’attività di pesca le catture effettuate devono restare sul posto a disposizione di eventuali controlli da parte degli incaricati a tale servizio. Quindi, il pescato non deve essere collocato di volta in volta sul mezzo di trasporto usato per l’accesso alla riserva ma, si ripete, deve essere lasciato sul posto di pesca, in modo visibile, per il controllo. Al Socio è fatto obbligo di mostrare, agli addetti al controllo, il pesce catturato, anche se già collocato sul proprio o altrui mezzo. Si ricorda però che tutti i Soci hanno facoltà di procedere alla verifica del pescato di qualsiasi altro Socio, e di avvisare tempestivamente, nel caso di contestazione, gli organi del Consiglio o del controllo.
Gli addetti al controllo, nonché i componenti del Consiglio Direttivo, segneranno giornalmente su apposito registro i nominativi dei Soci in attività di pesca e le catture dagli stessi effettuate così da controllare, a fine stagione, la rispondenza con quanto risulta dai tesserini-permessi individuali. Eventuali discordanze daranno al Consiglio la facoltà di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio.
    Esaurita la quota giornaliera consentita per una singola specie ittica, si deve effettuare immediatamente la relativa indicazione sul tesserino e solo successivamente si potrà continuare a esercitare la pesca ad altre specie.
Come già evidenziato ogni cattura ceduta ad altri durante l’attività di pesca o prima dell’uscita della riserva deve essere segnata nell’apposita casella CP (catture parziali) del tesserino-permessi.
I controlli delle catture effettuate devono essere eseguiti alla presenza del Socio.
Art. 13 - Al Socio che, in attività di pesca, venga a trovarsi in situazione di difficoltà, è consentito chiedere l’aiuto di un altro Socio per superare il momento critico, passato il quale colui che ha portato l’aiuto dovrà cessare ogni attività a favore dell’altro Socio.
Art. 14 - Il posto di pesca non è personale e, pertanto, nessun Socio può attribuirsi un posto riservato o esclusivo. Alcune postazioni di pesca sono concepite per ospitare due o più soci, che hanno l’obbligo di rispettarsi reciprocamente e non danneggiarsi durante l’attività di pesca.
Art. 15 - Al Socio è consentito allontanarsi temporaneamente dal proprio posto di pesca, lasciando le canne attive, per un tempo massimo di 45 minuti.
Art. 16 - La pasturazione preventiva è ammessa senza l’annullo della giornata di pesca. È obbligatoria l’osservanza di una distanza ragionevole, tale da non arrecare disturbo ad altri Soci in attività di pesca.
Art. 17 - La cattura di un esemplare di misura non conforme a quella consentita o di una specie per la quale sia vietato l’asporto comporta l’obbligo, per il Socio, di liberare la preda catturata immediatamente. Si raccomanda sempre la massima cura, sia nel maneggiare sia nello slamare il pesce (eventualmente anche mediante taglio del filo).
Art. 18 - Il Socio che intende asportare pesci per i quali è previsto un limite di peso è obbligato a munirsi di bilancia. I Soci addetti al controllo saranno tutti muniti di bilancia per effettuare tali controlli.
Art. 19 - Il pesce catturato che si intenda asportare deve essere indicato per ogni singola specie sul tesserino-permessi.
Fanno eccezione le carpe e gli amur di peso “asportabile”, che se liberati immediatamente, non devono essere indicati sul tesserino-permessi.
Nel caso di esaurimento del numero di catture consentito per una o più specie ittiche, è fatto assoluto divieto di effettuare ulteriori catture per conto di altri Soci.
È altrettanto proibito, una volta raggiunto il tetto giornaliero di una specie, continuare a pescare la suddetta specie anche praticando il “prendi e molla”.
Art. 20 - Per la specie Pesce Gatto è possibile asportare settimanalmente (da lunedì a domenica) un numero totale di capi pari al massimo a due quote (anche non necessariamente in due sole giornate di pesca).
Art. 21 - Pescando carpe/amur (con qualsiasi tecnica di pesca) è obbligatorio l’uso del materassino ed è vietato trattenere i pesci nelle carp sack (sacche di mantenimento).
Art. 22 - I Soci sono tenuti a mantenere nell’ambito della riserva un contegno educato, corretto e improntato al reciproco rispetto.
Devono attenersi a tutte le richieste avanzate dai preposti alla vigilanza e controllo, senza adottare atteggiamenti negativi, scontrosi od offensivi.
Art. 23 - Al Socio è fatto obbligo di lasciare pulito il posto di pesca e di raccogliere anche eventuali rifiuti trovati sul luogo. E’ inoltre obbligo del socio non intralciare il regolare passaggio, posizionando la vettura, ed eventualmente tende e attrezzature varie, nelle immediate vicinanze della postazione scelta.
Art. 24 - È vietato l’esercizio della pesca con ogni tipo di rete (guadino compreso), con le mani, con la fiocina, la pesca subacquea, l’uso di qualsiasi natante, la posa e l’uso di tamburello, nasse e gabbie, cordini ad uno o più ami ed ogni altro mezzo che contrasti con i principi della pesca sportiva.
Art. 25 - È assolutamente vietata la pasturazione e la pesca con la larva di mosca carnaria (cagnotto, bigattino, ecc.), con pasture a base di sangue e con ogni altra esca inquinante.
Per tutelare le specie predatorie all’interno del lago ( black bass e luccio) è assolutamente vietata la pesca con il pesce vivo.
Art. 26 - È fatto assoluto divieto di portare cani in riserva che non siano tenuti al guinzaglio per tutto il tempo della permanenza nella riserva stessa.
Art. 27 - È fatto assoluto divieto di raccogliere frutta in quantità eccessiva. La stessa può essere raccolta esclusivamente se consumata all’interno della riserva. Si ricorda che la stessa frutta è a disposizione di tutti i Soci dell’Associazione. Allo stesso modo è vietato al Socio tagliare o recidere rami o piante senza un’eventuale delibera del Consiglio Direttivo.

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 28 - I provvedimenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo, con scheda aperta ed a maggioranza semplice dei suoi componenti, nei confronti dei Soci che si siano resi responsabili di mancanze o trasgressioni al presente Regolamento o che abbiano recato danno morale o materiale all’Associazione.
Art. 29 - Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) RICHIAMO VERBALE;
b) DIFFIDA SCRITTA;
c) SOSPENSIONE;
d) RADIAZIONE.
Art. 30 - RICHIAMO VERBALE
Incorre nel provvedimento del richiamo verbale il Socio che commette infrazioni non gravi la cui valutazione è rimessa al Consiglio Direttivo.
Art. 31 - DIFFIDA SCRITTA
La diffida scritta è elevata a carico del Socio recidivo nella mancanza di cui al punto precedente e nei seguenti casi:
a) non annulli la casella del tesserino-permessi all’inizio della giornata di pesca;
b) non provveda alla chiusura dei cancelli al momento dell’entrata ed uscita della riserva;
c) introduca o liberi animali all’interno della riserva senza tenerli al guinzaglio;
d) conduca, all’interno della riserva, il proprio mezzo a velocità superiore al passo d’uomo e/o comunque pericolosa;
e) usi o mantenga, all’interno della riserva, un contegno di disturbo a danno degli altri Soci in esercizio di pesca;
f) occupi più di un posto di pesca;
g) non esponga la tessera sociale;
h) usi matite o pennarelli ad alcool per eseguire le scritture previste sul tesserino-permessi;
i) sporchi in riserva, soddisfi bisogni corporali, abbandoni rifiuti (carta, stracci, lattine, bottiglie di vetro o plastica, ecc.);
j) raccolga frutta in quantità eccessiva, superiore alla quantità ragionevole per il consumo in riserva;
k) non rispetti l’ambiente, raccogliendo lumache, rane, lombrichi, danneggiando nidi, animali, flora e arbusti protetti.
Art. 32 - SOSPENSIONE
La sospensione comporta l’allontanamento temporaneo del Socio dalla riserva. La durata della sospensione è rimessa alla discrezione del Consiglio Direttivo, che provvede anche all’annullo di un numero variabile di giornate di pesca in base alla gravità dell’infrazione. Il provvedimento della sospensione viene comminato, in via esemplificativa, per le seguenti infrazioni:
a) nel caso di diverbio con altro Socio o con una persona presente in riserva ed autorizzata a permanervi;
b) ingiustificata correzione del tesserino-permessi;
c) inadempienze agli art.8, art.9, art.10, art.12, art.15, art.17, art.19, art.20, art.21, art.22, art.25 del presente regolamento;
d) esercizio della pesca durante il periodo di divieto;
e) nel caso il Socio effettui la pesca per un numero di giornate superiore al tetto annuale;
f) cessione, in qualunque modo effettuata, della tessera sociale e/o del tesserino-permessi e/o delle chiavi di accesso alla riserva;
g) nel caso di recidiva in diffida scritta;
h) altre mancanze non espressamente indicate, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo.
NB: In caso di catture irregolari (art.12, art.17, art.19, art.20), in aggiunta al provvedimento disciplinare della sospensione, il Consiglio Direttivo si riserva di ridurre, ai trasgressori, il tetto annuo delle catture della specie in questione.
Art. 33 - RADIAZIONE
La radiazione comporta la perdita della qualità di socio. Incorre nel provvedimento della radiazione il Socio che:
a) sia recidivo in una delle mancanze stabilite nell’art. 32 del presente Regolamento;
b) che scenda a diverbio seguito da vie di fatto tanto nella riserva che nei locali adibiti a Sede dell’Associazione;
c) eserciti la pesca con i mezzi specificati nell’art. 24 del presente Regolamento;
d) faccia uso, in riserva, senza il permesso di almeno un Consigliere, di natanti di qualsiasi genere;
e) altre mancanze ritenute gravi ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

PARTE TERZA

RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 34 - NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI
I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, escluso il richiamo verbale, devono essere comunicati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contenere il seguente dettaglio:
a) l’indicazione della norma infranta, con precisazione del momento (ora, giorno, mese, anno) e del luogo in cui si è verificata l’infrazione stessa;
b) la sanzione irrogata corrispondente all’infrazione commessa;
c) il termine concesso per il ricorso.
Art. 35 - RICORSO E TERMINI
II ricorso deve essere inoltrato al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro otto giorni dalla data di ricezione della notifica di apertura del procedimento.
Il ricorso dovrà essere dettagliatamente motivato e contenere gli elementi che l’interessato riterrà opportuno indicare a sua difesa, compresi nominativi di testimoni che il Consiglio Direttivo ha facoltà di interpellare direttamente. L’interessato può chiedere l’audizione personale. Al ricorso dovranno essere allegati € 20,00 per diritti di segreteria, somma che sarà integralmente rimborsata nel caso di accoglimento favorevole del ricorso. La mancata osservanza del termine indicato al primo paragrafo comporta la decadenza dell’azione di ricorso.
Il ricorso è valido per la sanzione della SOSPENSIONE e della RADIAZIONE.
Art. 36 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo, ricevuto il ricorso, si riunisce entro i quindici giorni successivi ed il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio stesso, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per i quali si procede. Il Consiglio, udito l’interessato - se questi ha chiesto l’audizione - ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza di almeno i due terzi dei propri componenti.
Se l’interessato, invitato a comparire, non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza.
La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, la decisione del Consiglio ed i motivi della decisione stessa.
Il proscioglimento è pronunciato con la formula “non essere luogo a provvedimento disciplinare”.
Le deliberazioni disciplinari sono comunicate all’interessato entro dieci giorni dalla decisione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Socio può ricorrere, avverso a quest’ultima decisione del Consiglio Direttivo, entro otto giorni dal ricevimento della raccomandata, al Collegio dei Probiviri mediante lettera di cui copia, per conoscenza, al Consiglio Direttivo.
Al ricorso dovrà essere allegata la somma di € 10,00 per diritti di segreteria. Tale somma sarà rimborsata in caso di accoglimento del ricorso da parte del Collegio dei Probiviri.
Art. 37 - ESECUTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI
Nel caso di delibera di sospensione, il Consiglio Direttivo ritirerà il tesserino-permessi dell’interessato e provvederà ad annullare tante caselle per quanti sono i giorni di sospensione irrogati.
Nel caso di radiazione il Socio escluso è tenuto a restituire la tessera sociale, il tesserino-permessi e le chiavi di accesso alla riserva.
Art. 38 - PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE
L’azione disciplinare si prescrive in tre anni dalla data della sua irrogazione. In questo periodo al Socio è proibito l’esercizio elettorale sia come candidato che come votante (vedi cap. II art. 2 delle norme riguardanti le elezioni degli Organi Sociali).
Art. 39 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
II presente Regolamento si applica indistintamente a tutti i Soci iscritti all’Associazione Cannisti Cremonesi, che si impegnano ad accettarlo ed osservarlo in ogni sua parte, senza distinzione alcuna.
Essi, ne accettano incondizionatamente il contenuto e si dichiarano a conoscenza che l’inosservanza delle norme comporterà l’adozione delle sanzioni in esso stabilite.
Art. 40 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
II Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare, in qualsiasi momento e con propria autonoma decisione, ogni variazione o modifica al presente Regolamento, ove si rendesse opportuna o necessaria per una migliore regolamentazione dei fini istituzionali dell’Associazione Cannisti Cremonesi o per l’ottimizzazione dell’esercizio della pesca nella riserva o per la sua conservazione.

My status
Torna ai contenuti | Torna al menu