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A.C.C. -
C.F. 82505660157
CREMONA
REGOLAMENTO
approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione
II presente Regolamento Sociale deve essere osservato indistintamente da tutti i Soci i quali hanno il dovere e il diritto di farlo rispettare.
PARTE PRIMA
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 1 -
Art. 2 -
Lo smarrimento della tessera sociale, del tesserino-
Art. 3 -
Il tesserino presenta le seguenti caratteristiche:
a) Caselle numerate progressivamente che rappresentano le giornate di pesca disponibili;
b) Nello spazio numerato deve essere indicata la data (giorno e mese) in cui si effettua la pesca, precisando se si inizia l’attività di pesca al Mattino ( M ) o al Pomeriggio ( P ) marcando con una X la lettera corrispondente nell’apposito riquadro. Si precisa che per Mattino si intende l’esercizio della pesca fino alle ore 12 , mentre per Pomeriggio dalle ore 12 all’orario di chiusura della riserva. Se si inizia la pesca al Mattino “M” e la si prosegue anche nel Pomeriggio, alle ore 12 va marcata anche la casella “P”.
c) A fianco di ogni casella numerata sono presenti delle colonne dove devono essere indicate, a fine pescata e prima di lasciare il posto di pesca, il numero delle catture effettuate per ogni specie ittica indicata in testa alle colonne dalla lettera identificativa (vedi tesserino per la legenda).
d) Il tesserino permessi presenta anche le caselle CP (catture parziali) nelle quali vanno segnate le catture cedute a terzi durante l’esercizio della pesca.
e) A lato delle colonne per le catture è presente la colonna OP (ospite pescante) che va marcata nel caso in cui si inviti una persona a pescare.
f) La compilazione del tesserino va effettuata con penna indelebile.
g) In caso di errore nella compilazione si deve avvisare un Consigliere o un addetto al controllo che provvede personalmente ad effettuare le opportune modifiche controfirmandole per conferma.
Art. 4 -
Sono ammessi familiari nonché, in via eccezionale, amici ed invitati, purché trasportati dal Socio che se ne assume la piena e diretta responsabilità. In caso di impedimento può essere tollerato che il Socio entri trasportato su un automezzo guidato da altri. In questo caso, il Socio trasportato se ne assume la piena responsabilità assicurando il rispetto del Regolamento.
Art. 5 -
L’obbligo di segnare sul tesserino-
Il Socio deve esporre il tesserino permessi e la tessera sociale (con foto) in posizione ben visibile all’esterno o all’interno della vettura o, per chi faccia uso di moto, motorino, bicicletta ecc., in una busta di plastica trasparente da esporre in luogo visibile.
La sola tessera sociale (con foto) deve essere esposta sul mezzo di trasporto anche in caso in cui non si eserciti l’attività di pesca, ma si intenda sostare per svariati motivi col proprio mezzo all’interno della riserva.
Art. 6 -
L’azione di pesca svolta da una postazione non deve in nessun caso intralciare l’attività di pesca effettuata dalle postazioni vicine. Ad esempio pescando negli angoli del lago si deve lanciare ad una distanza massima che non invada lo spazio d’acqua antistante le postazioni della sponda vicina. In ugual modo da una qualsiasi postazione di pesca si deve mantenere un angolo di lancio ragionevole (il più dritto possibile), senza invadere il raggio di pesca delle postazioni confinanti.
Art. 7 -
Art. 8 -
Art. 9 -
La pesca itinerante può essere esercitata sia dal Socio sia dall’Ospite Pescante purché gli stessi occupino una sola postazione contemporaneamente.
Art. 10 -
Art. 11 -
Art. 12 -
Gli addetti al controllo, nonché i componenti del Consiglio Direttivo, segneranno giornalmente su apposito registro i nominativi dei Soci in attività di pesca e le catture dagli stessi effettuate così da controllare, a fine stagione, la rispondenza con quanto risulta dai tesserini-
Esaurita la quota giornaliera consentita per una singola specie ittica, si deve effettuare immediatamente la relativa indicazione sul tesserino e solo successivamente si potrà continuare a esercitare la pesca ad altre specie.
Come già evidenziato ogni cattura ceduta ad altri durante l’attività di pesca o prima dell’uscita della riserva deve essere segnata nell’apposita casella CP (catture parziali) del tesserino-
I controlli delle catture effettuate devono essere eseguiti alla presenza del Socio.
Art. 13 -
Art. 14 -
Art. 15 -
Art. 16 -
Art. 17 -
Art. 18 -
Art. 19 -
Fanno eccezione le carpe e gli amur di peso “asportabile”, che se liberati immediatamente, non devono essere indicati sul tesserino-
Nel caso di esaurimento del numero di catture consentito per una o più specie ittiche, è fatto assoluto divieto di effettuare ulteriori catture per conto di altri Soci.
È altrettanto proibito, una volta raggiunto il tetto giornaliero di una specie, continuare a pescare la suddetta specie anche praticando il “prendi e molla”.
Art. 20 -
Art. 21 -
Art. 22 -
Devono attenersi a tutte le richieste avanzate dai preposti alla vigilanza e controllo, senza adottare atteggiamenti negativi, scontrosi od offensivi.
Art. 23 -
Art. 24 -
Art. 25 -
Per tutelare le specie predatorie all’interno del lago ( black bass e luccio) è assolutamente vietata la pesca con il pesce vivo.
Art. 26 -
Art. 27 -
PARTE SECONDA
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 28 -
Art. 29 -
a) RICHIAMO VERBALE;
b) DIFFIDA SCRITTA;
c) SOSPENSIONE;
d) RADIAZIONE.
Art. 30 -
Incorre nel provvedimento del richiamo verbale il Socio che commette infrazioni non gravi la cui valutazione è rimessa al Consiglio Direttivo.
Art. 31 -
La diffida scritta è elevata a carico del Socio recidivo nella mancanza di cui al punto precedente e nei seguenti casi:
a) non annulli la casella del tesserino-
b) non provveda alla chiusura dei cancelli al momento dell’entrata ed uscita della riserva;
c) introduca o liberi animali all’interno della riserva senza tenerli al guinzaglio;
d) conduca, all’interno della riserva, il proprio mezzo a velocità superiore al passo d’uomo e/o comunque pericolosa;
e) usi o mantenga, all’interno della riserva, un contegno di disturbo a danno degli altri Soci in esercizio di pesca;
f) occupi più di un posto di pesca;
g) non esponga la tessera sociale;
h) usi matite o pennarelli ad alcool per eseguire le scritture previste sul tesserino-
i) sporchi in riserva, soddisfi bisogni corporali, abbandoni rifiuti (carta, stracci, lattine, bottiglie di vetro o plastica, ecc.);
j) raccolga frutta in quantità eccessiva, superiore alla quantità ragionevole per il consumo in riserva;
k) non rispetti l’ambiente, raccogliendo lumache, rane, lombrichi, danneggiando nidi, animali, flora e arbusti protetti.
Art. 32 -
La sospensione comporta l’allontanamento temporaneo del Socio dalla riserva. La durata della sospensione è rimessa alla discrezione del Consiglio Direttivo, che provvede anche all’annullo di un numero variabile di giornate di pesca in base alla gravità dell’infrazione. Il provvedimento della sospensione viene comminato, in via esemplificativa, per le seguenti infrazioni:
a) nel caso di diverbio con altro Socio o con una persona presente in riserva ed autorizzata a permanervi;
b) ingiustificata correzione del tesserino-
c) inadempienze agli art.8, art.9, art.10, art.12, art.15, art.17, art.19, art.20, art.21, art.22, art.25 del presente regolamento;
d) esercizio della pesca durante il periodo di divieto;
e) nel caso il Socio effettui la pesca per un numero di giornate superiore al tetto annuale;
f) cessione, in qualunque modo effettuata, della tessera sociale e/o del tesserino-
g) nel caso di recidiva in diffida scritta;
h) altre mancanze non espressamente indicate, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo.
NB: In caso di catture irregolari (art.12, art.17, art.19, art.20), in aggiunta al provvedimento disciplinare della sospensione, il Consiglio Direttivo si riserva di ridurre, ai trasgressori, il tetto annuo delle catture della specie in questione.
Art. 33 -
La radiazione comporta la perdita della qualità di socio. Incorre nel provvedimento della radiazione il Socio che:
a) sia recidivo in una delle mancanze stabilite nell’art. 32 del presente Regolamento;
b) che scenda a diverbio seguito da vie di fatto tanto nella riserva che nei locali adibiti a Sede dell’Associazione;
c) eserciti la pesca con i mezzi specificati nell’art. 24 del presente Regolamento;
d) faccia uso, in riserva, senza il permesso di almeno un Consigliere, di natanti di qualsiasi genere;
e) altre mancanze ritenute gravi ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
PARTE TERZA
RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 34 -
I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, escluso il richiamo verbale, devono essere comunicati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contenere il seguente dettaglio:
a) l’indicazione della norma infranta, con precisazione del momento (ora, giorno, mese, anno) e del luogo in cui si è verificata l’infrazione stessa;
b) la sanzione irrogata corrispondente all’infrazione commessa;
c) il termine concesso per il ricorso.
Art. 35 -
II ricorso deve essere inoltrato al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro otto giorni dalla data di ricezione della notifica di apertura del procedimento.
Il ricorso dovrà essere dettagliatamente motivato e contenere gli elementi che l’interessato riterrà opportuno indicare a sua difesa, compresi nominativi di testimoni che il Consiglio Direttivo ha facoltà di interpellare direttamente. L’interessato può chiedere l’audizione personale. Al ricorso dovranno essere allegati € 20,00 per diritti di segreteria, somma che sarà integralmente rimborsata nel caso di accoglimento favorevole del ricorso. La mancata osservanza del termine indicato al primo paragrafo comporta la decadenza dell’azione di ricorso.
Il ricorso è valido per la sanzione della SOSPENSIONE e della RADIAZIONE.
Art. 36 -
II Consiglio Direttivo, ricevuto il ricorso, si riunisce entro i quindici giorni successivi ed il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio stesso, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per i quali si procede. Il Consiglio, udito l’interessato -
Se l’interessato, invitato a comparire, non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza.
La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, la decisione del Consiglio ed i motivi della decisione stessa.
Il proscioglimento è pronunciato con la formula “non essere luogo a provvedimento disciplinare”.
Le deliberazioni disciplinari sono comunicate all’interessato entro dieci giorni dalla decisione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Socio può ricorrere, avverso a quest’ultima decisione del Consiglio Direttivo, entro otto giorni dal ricevimento della raccomandata, al Collegio dei Probiviri mediante lettera di cui copia, per conoscenza, al Consiglio Direttivo.
Al ricorso dovrà essere allegata la somma di € 10,00 per diritti di segreteria. Tale somma sarà rimborsata in caso di accoglimento del ricorso da parte del Collegio dei Probiviri.
Art. 37 -
Nel caso di delibera di sospensione, il Consiglio Direttivo ritirerà il tesserino-
Nel caso di radiazione il Socio escluso è tenuto a restituire la tessera sociale, il tesserino-
Art. 38 -
L’azione disciplinare si prescrive in tre anni dalla data della sua irrogazione. In questo periodo al Socio è proibito l’esercizio elettorale sia come candidato che come votante (vedi cap. II art. 2 delle norme riguardanti le elezioni degli Organi Sociali).
Art. 39 -
II presente Regolamento si applica indistintamente a tutti i Soci iscritti all’Associazione Cannisti Cremonesi, che si impegnano ad accettarlo ed osservarlo in ogni sua parte, senza distinzione alcuna.
Essi, ne accettano incondizionatamente il contenuto e si dichiarano a conoscenza che l’inosservanza delle norme comporterà l’adozione delle sanzioni in esso stabilite.
Art. 40 -
II Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare, in qualsiasi momento e con propria autonoma decisione, ogni variazione o modifica al presente Regolamento, ove si rendesse opportuna o necessaria per una migliore regolamentazione dei fini istituzionali dell’Associazione Cannisti Cremonesi o per l’ottimizzazione dell’esercizio della pesca nella riserva o per la sua conservazione.